11 maggio 2022

Differenza tra carrello appendice e rimorchio

Quali sono le principali differenze tra carrello appendice e rimorchio? Leggi l'articolo per scoprirlo.

Differenza tra carrello appendice e rimorchio

In questo articolo illustreremo quali sono le principali differenze tra carrello appendice e rimorchio. Inoltre vedremo come possiamo cercare di capire quale di questi due accessori così comodi per guadagnare spazio, è quello più conveniente in base alle nostre esigenze. Uno dei due risulta molto leggero e non necessita di specifiche patenti per essere trainato con l'auto; l'altro è invece più difficile da gestire.

Date queste premesse, è facile intuire come la scelta debba essere attentamente ponderata, e non sia indifferente optare per l'una o l'altra soluzione. Al contrario, per ogni singolo caso bisogna orientarsi sul dispositivo che si rivelerà maggiormente adatto a soddisfare le esigenze di ciascuno. Occorre dunque portare il focus anche sul cercare di comprendere quali sono le leggi in vigore e le regole che devono essere rispettate per utilizzarli in sicurezza.

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Carrello appendice: caratteristiche e quando usarlo

Quando il baule della nostra auto è scarsamente capiente, oppure nei casi in cui le sbarre portapacchi montate sul tettuccio non sono sufficienti per ovviare alle necessità della famiglia, andare in vacanza, magari per un numero consistente di giorni e con una famiglia numerosa al seguito, può rappresentare un evento che richiede dei preparativi difficoltosi. Per ovviare a questo problema, si può decidere di sostituire la nostra vettura, anche noleggiandone una, oppure si può valutare un'aggiunta. A tal proposito sono disponibili due alternative differenti: il carrello appendice o il rimorchio.

Il primo spesso e volentieri rappresenta la soluzione ideale, in quanto caratterizzato da una maggiore praticità. Questo comporta numerosi vantaggi. Infatti, avendo al massimo due ruote, a livello legale è considerato come una vera e propria parte integrante dell'automobile che lo traina. Per questo motivo esso non è provvisto di un proprio libretto di circolazione, ma viene registrato su quello dell'auto alla quale sarà agganciato. Inoltre non sarà equipaggiato nemmeno di una propria targa ma, andando a oscurare quella del mezzo che lo traina, deve montare obbligatoriamente una cosiddetta targa ripetitrice di colore giallo.

Il carrello appendice, in più, non è provvisto di dispositivi atti alla frenata, poiché il suo peso a pieno carico risulterà sempre inferiore ai 750 kg, ovvero il limite disposto dalla legge per la regolare omologazione di tutti i rimorchi sprovvisti di freni. Sostanzialmente, optando per questa soluzione, tutte le pratiche necessarie saranno ridotte davvero al minimo. Nonostante i diversi pregi che può vantare, il carrello appendice possiede anche alcuni difetti. Infatti, la sua dipendenza nei confronti del mezzo trainante rappresenta un vero e proprio vincolo poiché per utilizzarlo con autovetture differenti sarà necessario ogni volta trascrivere un'apposita modifica sul libretto di circolazione.

Oltretutto esistono dei precisi limiti relativi alla massa complessiva e misure soggette a variazioni basate sull'auto trainante. È bene ricordare inoltre che, per poterlo agganciare a un veicolo, quest'ultimo deve essere già munito di apposito gancio di traino omologato, che a sua volta andrà collaudato per essere aggiunto al libretto di circolazione, procedimento che ad oggi viene svolto nella stessa pratica.

Rimorchio: caratteristiche e quando usarlo

Per trovare una soluzione legata ai problemi che possono insorgere a causa di particolari esigenze di carico, sia per quanto riguarda il peso che per le dimensioni, al posto del carrello appendice si può optare per il rimorchio. Quest'ultimo è di dimensioni maggiori ed è provvisto di due diversi assi. Inoltre viene considerato dal Codice della Strada come un vero e proprio veicolo. Per questo motivo, il rimorchio deve avere obbligatoriamente il suo specifico libretto di circolazione e la sua targa. Oltretutto, qualora questo superi i 750 kg, dovrà essere dotato di un dispositivo atto alla frenata. Le regole principali dipendono perlopiù dalle caratteristiche tecniche del veicolo al quale sarà agganciato il rimorchio.

Esse possono essere riassunte in due punti:
 
  • la lunghezza totale del mezzo più il rimorchio non deve superare i 12 m;
  • la lunghezza del rimorchio può superare, al massimo, quella del veicolo trainante di 70 cm.
     
Diversamente, la massa del carrello dipende strettamente dal tipo di patente di guida di cui il guidatore è provvisto, ovvero:
 
  • se in possesso della patente di categoria B la massa del rimorchio non potrà superare i 750 kg, mentre il peso totale del convoglio è fissato ad un limite di 3500 kg;
  • con la patente B96, invece, la massa del rimorchio è fissata ad un massimo di 750 kg mentre la massa totale nel convoglio può raggiungere i 4250 kg;
  • infine, con la patente BE il peso del rimorchio non deve superare i 750 kg ma quello del convoglio può arrivare ad un massimo di 7000 kg.
     
È bene sottolineare che, qualora il rimorchio superi i 3490 kg di massa complessiva e il suo utilizzo non sia legato a uno specifico frangente, questo potrà essere immatricolato come trasporto cose. Così facendo sarà esente dall'imposta di bollo.

Differenze d'uso tra carrello e rimorchio

Come abbiamo avuto modo di vedere, le differenze di natura tecnica che intercorrono tra un carrello appendice e un rimorchio sono numerose, ma ne sono previste altre ancora, ovvero quelle relative alla revisione, all'assicurazione e alla guida.

La revisione del carrello appendice è basata sulle scadenze del veicolo al quale esso è agganciato, mentre i rimorchi hanno le loro e seguono le stesse regole stabilite per le automobili.

Per quanto concerne l'assicurazione è bene sapere che per trainare un carrello appendice non ne serve una specifica, ma sarà sufficiente integrare la polizza del veicolo trainante. Tuttavia è consigliato assicurare il carrello per il cosiddetto rischio statico, in quanto tale copertura aggiuntiva è piuttosto economica. Questa può essere utilizzata anche per il rimorchio, ma trattandosi di un veicolo, esso dovrà inoltre avere la propria assicurazione.

Infine, considerando gli aspetti relativi alla guida, un rimorchio agganciato a un'auto dovrà rispettare precisi limiti di velocità assimilabili in tutto e per tutto a quelli di un autotreno, ovvero 80 km/h al massimo in autostrada. Diversamente, il carrello appendice è considerato dal Codice della Strada una parte integrante del mezzo trainante, per cui sarà sottoposto ai medesimi limiti di velocità in vigore.

Per concludere, possiamo quindi affermare che esiste una soluzione in caso si presentino delle esigenze extra di carico. Infatti non sarà necessario né cambiare vettura né noleggiare un'auto differente dalla nostra qualora essa sia provvista di un gancio di traino. Pertanto, prestando semplicemente attenzione alle regole imposte dal Codice della Strada, sarà possibile dotarsi di un comodo carrello da agganciare alla vettura, avendo l'accortezza di assicurarlo o di riportarlo sul libretto di circolazione prima di intraprendere un viaggio. Inoltre ricordiamo che, come precedentemente accennato, i rimorchi devono rispettare precisi limiti di velocità pari a 70 km orari al di fuori del centro abitato, e di 80 km orari sulle autostrade; diversamente il carrello appendice potrà raggiungere i canonici 130 km orari sulle autostrade italiane e i 110 sulle strade extraurbane principali.

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