13 giugno 2022

Nuova normativa sulle targhe estere in Italia

In Italia è in vigore una nuova normativa relativa alla circolazione di automobili con targhe estere: scopri cosa prevede.

Dal 21 marzo 2022 in Italia è in vigore una nuova normativa relativa alla circolazione di automobili con targhe estere: l'articolo 2 della legge n°238 del 23 dicembre 2021 ha abrogato i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell’articolo 93 del Codice della Strada, che vietava a chiunque fosse residente in Italia da più di 60 giorni di circolare con macchine con targhe estere. La nuova disciplina, in particolare, prevede diverse novità ma anche alcune esenzioni.

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Nuova normativa sulle targhe estere

Innanzitutto occorre precisare che l'abrogazione dell'articolo 93 del Codice della Strada non comporta alcuna liberalizzazione circa l'effettiva circolazione di auto con targhe estere in Italia, visto che è stata prevista l'introduzione di nuovi precetti da rispettare. La nuova normativa fa riferimento alla legge n°238 del 23 dicembre 2021, che ha provveduto a inserire nel Codice della Strada l'articolo 93-bis. In particolare, dal 1° febbraio 2022 è previsto, per il proprietario residente in Italia di una vettura con targa estera, l'allungamento del periodo massimo, da 60 giorni a tre mesi, nel corso del quale l'automobile con targa estera può liberamente circolare per le strade italiane. Inoltre, è prevista in via obbligatoria l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in seguito all'acquisizione della residenza nello Stato italiano. Alla scadenza di questo termine il proprietario dell'automobile dovrà scegliere tra due alternative: dovrà scegliere se immatricolare la vettura in Italia o se riportarla all'estero, non potendola più avere a disposizione per essere utilizzata e immessa nella circolazione in Italia. Molto importanti sono le novità che riguardano gli utilizzatori non proprietari di vetture con targhe estere in Italia (sostanzialmente chi è residente in Italia e utilizza vetture immatricolate all'estero di amici o parenti residenti all'estero). Fino all'entrata in vigore della normativa prevista dall'articolo 93-bis del Codice della Strada per tali soggetti i divieti erano ben pochi, ma le novità introdotte dalla nuova disciplina limitano molto la libertà precedentemente concessa agli utilizzatori non proprietari, che rispetto al passato potranno sì circolare con vetture con targa estera ma solo se dimostreranno di rispettare determinate condizioni, ossia:

  • Che venga custodito a bordo dell'autoveicolo un documento, recante data certa e sottoscritto dal suo proprietario, che specifichi alcuni dati quali il titolo e la durata della disponibilità in capo all'utilizzatore della vettura. Di conseguenza il documento da tenere a bordo è sufficiente anche per circolare per un periodo inferiore ai 30 giorni, senza dover dimostrare, come accadeva con la precedente disciplina, l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro o di collaborazione tra il proprietario del veicolo e l'utilizzatore in Italia;

  • Che il titolo e la durata vengano registrati nel Pubblico Registro Automobilistico, in un'apposita sezione prevista dal comma 4-ter dell'articolo 94 del Codice della Strada, quando risulti un utilizzo superiore ai 30 giorni, anche non consecutivi, durante l'arco di un singolo anno solare;

  • Che venga registrata ogni eventuale variazione in merito all'effettiva disponibilità della vettura, entro tre giorni dal possibile cambiamento.

Rispetto alla precedente normativa, inoltre, occorre considerare che non sono più previsti tutti quei vincoli legati all'identità del proprietario: se prima occorreva dimostrare che la proprietà risalisse a una società con sede nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, adesso è sufficiente che il proprietario, che sia una persona fisica o che sia una persona giuridica, sia residente all'estero. Di conseguenza un utilizzatore potrà guidare sulle strade italiane vetture con targhe estere di amici e parenti purché essi non risiedano in Italia. Nell'ambito di alcuni controlli può accadere che possa mancare il documento con data certa e sottoscrizione del proprietario attestante la durata e il titolo della disponibilità in capo all'utilizzatore o che la registrazione non sia stata effettuata: in questi due casi si presume che ad avere la disponibilità dell'automobile sia il conducente, di conseguenza occorrerà registrare immediatamente il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico. Altre novità sono previste per tutti quei lavoratori, subordinati o autonomi, che esercitano il proprio lavoro in Stati esteri, quindi non necessariamente appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, come, per esempio, la Svizzera. A tal proposito, il comma 3 dell'articolo 93-bis del Codice della Strada prevede che i lavoratori subordinati o autonomi, che operino in uno stato limitrofo o confinante e che circolino con delle proprie vetture immatricolate in tale stato, dovranno conservare e custodire un documento con data certa e con sottoscrizione del proprietario attestante durata e titolo della disponibilità in capo all'utilizzatore e dovranno poi provvedere alla registrazione del'autoveicolo presso l’elenco speciale istituito presso il Pubblico Registro Automobilistico entro i 60 giorni che decorreranno a partire dal giorno in cui la macchina è stata acquistata. La registrazione, una volta effettuata, consente che tali veicoli possano essere guidati anche dai loro familiari conviventi, a condizione che anch'essi siano residenti in Italia. In tema di esclusioni, invece, le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 93-bis del Codice della Strada non si applicano in alcuni determinati casi:

  • Non è prevista l'applicazione della disciplina per tutti i cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;

  • Non è prevista l'applicazione della disciplina nei confronti del personale civile e militare che sia dipendente presso le pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;

  • Non è prevista l'applicazione della disciplina nei confronti del personale delle Forze armate e di polizia che risultino in servizio all’estero presso organismi internazionali o presso basi militari;

  • Non è prevista l'applicazione della disciplina nei confronti dei familiari che risultino conviventi all’estero con il personale civile e militare dipendente presso le pubbliche amministrazioni in servizio all'estero o con il personale delle Forze armate e di polizia che presti servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

  • Non è prevista l'applicazione della disciplina qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo durante l'effettuazione del controllo.

Inoltre, per chi risulta residente in Italia da oltre 60 giorni e si trova alla guida di veicoli con targa estera immatricolati nella Repubblica di San Marino, che sono considerati nella disponibilità di imprese sammarinesi e con le quali i conducenti sono legati da rapporti di lavoro (subordinato o di collaborazione continuativa), non sono più previsti l'obbligo di custodire il documento con data certa e sottoscrizione del proprietario attestante la durate e il titolo della disponibilità in capo all'utilizzatore e l'obbligo registrazione.

Multe per chi non rispetta la normativa

Chi non rispetta la nuova normativa può incorrere in sanzioni di tipo pecuniario: per le auto con targa estera consiste in una multa che può essere anche molto salata. In particolare, per il proprietario del veicolo con targa estera che circola sulle strade italiane da più di tre mesi (superando così il termine previsto dalla normativa) o che non ha provveduto alla registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico entro i 60 giorni successivi all’acquisizione della proprietà, è prevista una sanzione compresa tra i 400 e i 1.600 euro, oltre al ritiro del documento di circolazione. Qualora ricorra tale fattispecie, l’organo preposto al controllo prospetterà due possibili soluzioni: o chiederà al proprietario di provvedere all’immatricolazione o chiederà di provvedere con la registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Un'alternativa che può scegliere il proprietario è però quella di portare la vettura oltre confine, all'estero, previa espressa autorizzazione. Il proprietario della vettura ha 30 giorni di tempo per decidere cosa fare, scaduto tale termine il veicolo è confiscato. Per il conducente che risulti privo del documento attestante titolo e durata della disponibilità in capo all'utilizzatore è prevista l'erogazione di una sanzione compresa tra i 250 e i 1.000 euro. Inoltre, gli viene imposta l’esibizione e la presentazione di tale documento entro 30 giorni. In caso di non ottemperanza è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo. Il veicolo sarà riconsegnato solo se il documento richiesto sarà effettivamente esibito oppure dopo 60 giorni dal giorno in cui è stata riscontrata la violazione. Inoltre, in caso di mancata esibizione del documento, è prevista una sanzione aggiuntiva tra i 727 e i 3.629 euro. Sono previste sanzioni, comprese tra i 712 e i 3.558 euro, anche in caso di violazione dell’obbligo di registrazione o della comunicazione di variazione: in tale circostanza è previsto che l’agente accertatore sequestri il documento di circolazione, che può essere riconsegnato solo in seguito all’adempimento della prescrizione normativa che è stata violata.

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